APPARATO SANZIONATORIO

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

Sono analogamente sanzionate, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 24/2023, anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati dalla Società nei confronti del segnalante medesimo (rif. art. 17 co. 4 del D.lgs. 24/2023) ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l’istruttoria.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

In particolare si evidenzia che, al fine di garantire la tutela del Segnalante, il Sistema Disciplinare del Modello 231 prevede che siano sanzionati atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice di Condotta così come eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza sull’identità del Segnalante.

Per le sanzioni si richiama il Sistema disciplinare del Modello 231.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata in conseguenza della segnalazione come già detto al par. 2.2.

È a carico di Cancellotti s.r.l., in caso di controversie sull’irrogazione di sanzioni o su demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, misure organizzative con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, ovvero in caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità giudiziaria dagli autori di una segnalazione, dimostrare, da un lato, la legittimità dei provvedimenti adottati e, dall’altro, che il danno non sia conseguenza della segnalazione effettuata.

Qualora il segnalante sia un dipendente della Società che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver presentato una segnalazione, può comunicare notizia circostanziata dell’avvenuta ritorsione alle organizzazioni sindacali di riferimento, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, o direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC tramite l’apposita procedura di Whistleblowing presente sul suo sito istituzionale.

CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora il segnalante o il segnalato coincida con il Presidente dell’OdV (gestore ordinario delle segnalazioni interne), ovvero con la Società che gestisce la piattaforma informatica, la segnalazione dovrà essere inoltrata al Sindaco Unico attraverso una segnalazione tramite posta ordinaria.

INAMMISSIBILITÀ DI UNA SEGNALAZIONE INTERNA

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni qualora queste risultino in modo manifesto:

  • non adeguatamente dettagliate e circostanziate;
  • strumentali ed emulative, diffamatorie o calunniose;
  • fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.
  • prive di interesse all’integrità della Società;
  • prive di competenza sulle questioni segnalate;
  • prive di fondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  • di contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente;
  • prive di segnalazione di condotte illecite o irregolari e si limitino alla sola produzione di documentazione;
  • prive dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Ricevuta una segnalazione non adeguatamente circostanziata il Presidente dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) può chiedere al segnalante di integrarla, sempre attraverso la piattaforma web (cfr. par. 3.1).

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 51/2018.

Se per la segnalazione (esterna) si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Se per la segnalazione (esterna) si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 51/2018.
La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione Europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società – nell’ambito delle segnalazioni interne -, dall’ANAC – nell’ambito delle segnalazioni esterne -, e dalla autorità competenti cui le segnalazioni vengono trasmesse, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 11 del citato D.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L’informativa è consultabile nella sezione privacy.

MISURE DI SOSTEGNO

Presso l’ANAC è istituito l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.
L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D.lgs. n. 117/2017, e che hanno stipulato convenzioni con l’ANAC.

Sono misure di sostegno le informazioni, l’assistenza e le consulenze a titolo gratuito:

  • sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione Europea;
  • sui diritti della persona coinvolta;
  • sulle modalità e sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÁ

Non è punibile il soggetto segnalante che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto;
  • relative alla tutela del diritto d’autore;
  • relative alla protezione dei dati personali;
  • che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata [persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione/denuncia come persona alla quale le violazioni segnalate/denunciate sono attribuite o come persona comunque implicata nelle violazioni].

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

  • Estensione dei soggetti tutelati

Soggetti tutelati dalle ritorsioni poste in essere in ragione della segnalazione sono:

  1. il soggetto segnalante;
  2. il facilitatore [persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza viene mantenuta riservata];
  3. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  4. i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  5. gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.
  • Condizioni

Condizioni per la protezione (devono sussistere entrambe):

  1. al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1 del D.lgs. 24/2023 (cfr. “cosa si può segnalare”) – non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio; non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino -;
  2. la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023 (cfr. come fare una segnalazione interna; presupposti per segnalazione esterna; come fare una segnalazione esterna; presupposti per la divulgazione pubblica; come fare una divulgazione pubblica) – nel caso di segnalazioni inviate a un soggetto diverso da quello competente, quest’ultimo deve trasmetterle senza ritardo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Al fine di consentire tale trasmissione tempestiva, il segnalante deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione (e/o sulla busta, in caso si scelga la posta ordinaria come mezzo di comunicazione) che si tratta di “SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING”.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele qui descritte non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

  • Cosa si intende per ritorsione

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

  • A chi comunicare le ritorsioni subite

I soggetti tutelati possono comunicare all’ANAC, tramite i canali dalla stessa attivati (cfr. sito web ANAC), le ritorsioni che ritengono di aver subito.
L’ANAC informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023.

  • Nullità degli atti ritortivi

Ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 24/2023,

  1. gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI;
  2. se una persona viene licenziata in seguito a segnalazione/denuncia avrà diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’autorità giudiziaria.
L’autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

  1. il risarcimento del danno;
  2. la reintegrazione nel posto di lavoro;
  3. l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva;
  4. la dichiarazione di nullità degli atti adottati.
  • Inversione dell’onere della prova

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati posti in essere nei confronti del soggetto segnalante, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal soggetto segnalante, se tale soggetto dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

DENUNCIA ALL’AUTORITÁ

La persona che, nell’ambito della propria attività lavorativa/professionale, sia venuta a conoscenza degli illeciti (presunti o effettivi) compresi nell’ambito oggettivo di cui al D.lgs. n. 24/2023 (cfr. “cosa si può segnalare”) può anche valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il soggetto segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D.lgs. n. 24/2023, non è esonerato dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il soggetto segnalnte denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.
Anche gli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia sono tenuti al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023.

COME FARE UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023.