DENUNCIA ALL’AUTORITÁ

La persona che, nell’ambito della propria attività lavorativa/professionale, sia venuta a conoscenza degli illeciti (presunti o effettivi) compresi nell’ambito oggettivo di cui al D.lgs. n. 24/2023 (cfr. “cosa si può segnalare”) può anche valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il soggetto segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D.lgs. n. 24/2023, non è esonerato dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il soggetto segnalnte denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.
Anche gli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia sono tenuti al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023.