LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÁ

Non è punibile il soggetto segnalante che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto;
  • relative alla tutela del diritto d’autore;
  • relative alla protezione dei dati personali;
  • che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata [persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione/denuncia come persona alla quale le violazioni segnalate/denunciate sono attribuite o come persona comunque implicata nelle violazioni].

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.