PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

  • Estensione dei soggetti tutelati

Soggetti tutelati dalle ritorsioni poste in essere in ragione della segnalazione sono:

  1. il soggetto segnalante;
  2. il facilitatore [persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza viene mantenuta riservata];
  3. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  4. i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  5. gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.
  • Condizioni

Condizioni per la protezione (devono sussistere entrambe):

  1. al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1 del D.lgs. 24/2023 (cfr. “cosa si può segnalare”) – non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio; non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino -;
  2. la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023 (cfr. come fare una segnalazione interna; presupposti per segnalazione esterna; come fare una segnalazione esterna; presupposti per la divulgazione pubblica; come fare una divulgazione pubblica) – nel caso di segnalazioni inviate a un soggetto diverso da quello competente, quest’ultimo deve trasmetterle senza ritardo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Al fine di consentire tale trasmissione tempestiva, il segnalante deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione (e/o sulla busta, in caso si scelga la posta ordinaria come mezzo di comunicazione) che si tratta di “SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING”.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele qui descritte non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

  • Cosa si intende per ritorsione

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

  • A chi comunicare le ritorsioni subite

I soggetti tutelati possono comunicare all’ANAC, tramite i canali dalla stessa attivati (cfr. sito web ANAC), le ritorsioni che ritengono di aver subito.
L’ANAC informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023.

  • Nullità degli atti ritortivi

Ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 24/2023,

  1. gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI;
  2. se una persona viene licenziata in seguito a segnalazione/denuncia avrà diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’autorità giudiziaria.
L’autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

  1. il risarcimento del danno;
  2. la reintegrazione nel posto di lavoro;
  3. l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva;
  4. la dichiarazione di nullità degli atti adottati.
  • Inversione dell’onere della prova

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati posti in essere nei confronti del soggetto segnalante, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal soggetto segnalante, se tale soggetto dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.